Art. 1.
(Riduzione dei componenti degli organi di società a partecipazione pubblica).

      1. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più di tre consiglieri.
      2. I collegi dei revisori dei conti delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più di tre componenti.